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Incontro di Calcio Napoli-Spartak del 30 settembre. Ordinanza sindacale di divieto di vendita e somministrazione di bevande alcooliche….

di Redazione, #Calcio

Con l’ Ordinanza sindacale n. 445/2021, appena firmata e che si allega, è stato disposta l’ estensione del divieto, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori in vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido nonché divieto di vendita e somministrazione di bevande alcooliche e superalcooliche in occasione dell’incontro di calcio del 30 settembre 2021 nello stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli.

Si allega Ordinanza il cui testo comunque si riporta :

ORDINANZA SINDACALE
N° 2 del 29 settembre 2021

Oggetto: Ordinanza sindacale n. 445/2021 – estensione divieto, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori in vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido nonché divieto di vendita e somministrazione di bevande alcooliche e superalcooliche in occasione dell’incontro di calcio del 30 settembre 2021 nello stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli

IL SINDACO

Vista l’ordinanza sindacale n. 445 del 23/08/2021, con la quale è stato disposto, per motivi di ordine e sicurezza pubblica:

Da tre ore prima dell’inizio dell’incontro fino a due ore dopo la fine della partita, è fatto divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori in vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o di carta all’interno dello Stadio “Diego Armando Maradona” nonché presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle zone cittadine ricadenti nelle aree di seguito indicate:

da via Cinthia, altezza via Terracina – via Leopardi – via A. Doria – viale Augusto fino a Piazza Italia – via G. Cesare fino a Piazza Italia – via Campegna – via Diocleziano fino all’incrocio con via Cavalleggeri – viale Kennedy fino all’ingresso della Mostra d’Oltremare – l’intero Piazzale Tecchio – Largo Matteucci e Barsanti – via Claudio – via Marconi – via Terracina compresa nel tratto tra l’incrocio con via Cinthia, via Leopardi e l’Ospedale San Paolo”

Il divieto, salve le ulteriori misure che potranno essere adottate su richiesta della Questura di Napoli in occasione di incontri internazionali o di particolare rilievo, vige in occasione di tutti gli incontri di calcio in programma presso lo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli nella stagione calcistica 2021/22”

Vista la nota del 28 settembre 2021, acquisita a mezzo mail in pari data dall’Amministrazione comunale, con la quale la Questura di Napoli – Ufficio di Gabinetto richiede, al fine della migliore gestione dei relativi servizi di ordine e sicurezza pubblica, l’adozione di un provvedimento che, ad integrazione della suddetta ordinanza disponga, in occasione dell’incontro di calcio “Napoli – Spartak Moscow” valido per il trofeo Europa League in programma presso lo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli il giorno 30 settembre 2021, dalle ore 7.00 di giovedì 30 settembre 2021 e fino a cessate esigenze:

  • il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcooliche e superalcooliche all’interno dello Stadio “Diego Armando Maradona” nonché presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle zone cittadine ricadenti nelle aree di seguito indicate:

da via Cinthia, altezza via Terracina – via Leopardi – via A. Doria – viale Augusto fino a Piazza Italia – via G. Cesare fino a Piazza Italia – via Campegna – via Diocleziano fino all’incrocio con via Cavalleggeri – viale Kennedy fino all’ingresso della Mostra d’Oltremare – l’intero Piazzale Tecchio – Largo Matteucci e Barsanti – via Claudio – via Marconi – via Terracina compresa nel tratto tra l’incrocio con via Cinthia, via Leopardi e l’Ospedale “San Paolo”;

  • il divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori in vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o di carta presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle zone cittadine ricadenti nelle aree di seguito indicate e il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcooliche e superalcooliche nelle zone cittadine ricadenti nelle aree di seguito indicate:

Stazione Marittima di Napoli e finitimo molo Angioino, Piazza Municipio, via Cristoforo Colombo, via De Pretis, via Marchese Campodisola, via De Gasperi, via Maio di Porto, via Monserrato, via Conte Olivares, via Augusto Witting, piazza Matteo Schilizzi, via Matteo Schilizzi, via Spadari, vico dei Pezzi, via Salvatore Fusco, via San Nicola alla Dogana, via Guglielmo Melisurgo, vico Leone, piazza Francese, via Umberto Giordano, Supportico Fondo di Separazione.

Considerato che le suindicate richieste della Questura di Napoli, al fine della migliore gestione dei relativi servizi di ordine e sicurezza pubblica l’incontro di calcio in parola, di particolare rilievo, individuano misure di carattere preventivo volte a contenere i rischi per la pubblica incolumità;

Rilevato che rientra tra i poteri del Sindaco, ai sensi dell’art. 54, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e del Decreto Ministro dell’Interno 5 agosto 2008, la tutela della sicurezza urbana sia come salvaguardia della incolumità pubblica e dell’integrità fisica dei cittadini, sia come garanzia di vivibilità nei centri urbani e di ordinata convivenza civile;

Ritenuto che per le motivazioni sopra esposte risulta necessario assumere provvedimenti a tutela delle persone a vario titolo interessate, finalizzati ad assicurare la pubblica e privata incolumità ed il tranquillo svolgersi delle manifestazioni sportive suddette;

Visti

L’art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e richiamato l’art.54, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

L’art. 53 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, N. 267 Testo Unico Delle Leggi sull’ordinamento Degli Enti Locali;

L’art. 42 dello Statuto del Comune di Napoli;

Il Decreto sindacale n. 298 del 3 settembre 2021 avente ad oggetto la “Ridefinizione delle deleghe assessorili”   Parte istruttoria sottoscritta digitalmente dal

Dirigente del Servizio SUAP dott.ssa Monica Tommaselli

ORDINA

  1. da tre ore prima dell’inizio dell’incontro fino a due ore dopo la fine della partita, resta fermo il divietodell’Ordinanza Sindacale n. 445 del 23/08/2021 in ordine alla vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattine, tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica all’interno dello Stadio “Diego Armando Maradona” nonché presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle zone cittadine ricadenti nelle aree di seguito indicate:

da via Cinthia, altezza via Terracina – via Leopardi – via A. Doria – viale Augusto fino a Piazza Italia – via G. Cesare fino a Piazza Italia – via Campegna – via Diocleziano fino all’incrocio con via Cavalleggeri – viale Kennedy fino all’ingresso della Mostra d’Oltremare – l’intero Piazzale Tecchio – Largo Matteucci e Barsanti – via Claudio – via Marconi – via Terracina compresa nel tratto tra l’incrocio con via Cinthia, via Leopardi e l’Ospedale “San Paolo”,

  1. Nelle aree di cui al precedente punto, ad integrazione della citata Ordinanza Sindacale n. 445 del 23/08/2021, è fatto altresì divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 07.00 di giovedì 30 settembre 2021e fino a cessate esigenze.
  2. Dalle ore 07.00 del giorno 30 settembre 2021 fino a cessate esigenze, è fatto divietodi vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattina e tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta ed è fatto inoltre divieto, di vendita e somminstrazione di bevande alcoliche e superalcoliche presso tutti gli esercizi commerciali ubicati nelle seguenti aree indicate:

Stazione Marittima di Napoli e finitimo molo Angioino, Piazza Municipio, via Cristoforo Colombo, via De Pretis, via Marchese Campodisola, via De Gasperi, via Maio di Porto, via Monserrato, via Conte Olivares, via Augusto Witting, piazza Matteo Schilizzi, via Matteo Schilizzi, via Spadari, vico dei Pezzi, via Salvatore Fusco, via San Nicola alla Dogana, via Guglielmo Melisurgo, vico Leone, piazza Francese, via Umberto Giordano, Supportico Fondo di Separazione.

AVVISA

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell’art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D.lvo n. 267/00, con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1981 n. 689.

DISPONE

che la presente ordinanza:

  • venga pubblicata sul nell’Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul sito web istituzionale dell’Ente;
  • sia immediatamente comunicata al Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, nonché alla Questura di Napoli.
  • sia eseguita dal Comando di Polizia Municipale e da chiunque altro spetti farla osservare

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Campania entro giorni sessanta dalla data di pubblicazione.

 

(30 settembre 2021)

©gaiaitalia.com 2021 – diritti riservati, riproduzione vietata

 





 

 

 

 

 

 

 



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