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L’ordinanza anti-assembramento de Sindaco De Magistris poi revocata

di Redazione #Napoli twitter@gaiaitaliacom #Covid19

 

Pubblichiamo integralmente l’ordinanza del Sindaco di Napoli De Magistris che vietava gli assembramenti in specifiche zone della città (meno male, viene da dire, per motivi che sono noti) e che poi è stata revocata.

 

IL SINDACO

Premesso che

nell’ambito delle misure adottate dal Governo in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020 – in vigore dal 4 dicembre al 15 gennaio 2021 – mantiene la diversificazione delle restrizioni, già adottata dal precedente decreto del 3 novembre 2020, nelle tre aree gialla, arancione e rossa, corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese;

ai sensi dell’ordinanza del Ministro della Salute del 5 dicembre 2020, alla Regione Campania per una durata di quattordici giorni decorrenti dal 6 dicembre 2020 si applicano le misure  di  cui  all’art.  2 del citato decreto, ossia quelle relative alla cd zona arancione; per scadenza di tale ordinanza, da domani 20 dicembre 2020 alla nostra Regione si applicano le misure  di  contenimento previste dall’art. 1 del dpcm 3 dicembre 2020 valide sull’intero territorio nazionale (cd. area gialla), le quali non prevedono la chiusura delle attività produttive né il divieto di spostamento all’interno del Comune;

Preso atto che

con decreto legge n. 172 del 18/12/2020, vigente da oggi, sull’intero territorio  nazionale  nei  giorni  festivi  e prefestivi compresi tra il 24 dicembre  2020 e  il 6  gennaio  2021 si  applicano  le  misure  di  cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri 3 dicembre 2020, mentre nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all’articolo 2 del medesimo decreto;

pertanto la Regione Campania si ritrova in area “gialla” per i soli giorni 20,21,22 e 23 dicembre 2020, nonché eventualmente a far data dal 7 gennaio 2021;

in tali giorni sarà possibile, tra l’altro, spostarsi liberamente all’interno del Comune e tra Comuni diversi fino alle ore 22, andare al bar e alle attività di  ristorazione fino alle ore 18,
frequentare un centro commerciale nei giorni feriali;

Considerato che

si tratta di giornate particolari in quanto a ridosso delle festività natalizie, nonché successive – ma ancor di più – precedenti a periodi di più incisive e stringenti restrizioni, è molto forte il rischio di affollamenti per le strade cittadine e concreta la possibilità di pericolose situazioni di assembramento che  costituiscono evidenti occasioni di potenziale diffusione del contagio in quanto favoriscono un’attenuazione anche involontaria del rispetto del distanziamento;

il comma 5 dell’art. 1 del suddetto dpcm prevede la possibilità di disporre per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;

Letta

la circolare n. 15350/117/2/1 del 20/10/2020 del Ministero dell’Interno, con cui, nel precisare che  l’interdizione di specifici ambiti urbani in cui si creano fenomeni di addensamento è una misura  finalizzata alla mitigazione del rischio di contagio da COVID-19 e quindi alla tutela e alla salvaguardia della salute pubblica, se ne attribuisce la competenza al sindaco quale Autorità sanitaria locale, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833/1978 e dell’art. 50 del D.Lgs. 267/2000, nonché, in qualità di ufficiale di governo, ai sensi dell’art. 54 del medesimo TUEL in tema di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, allo scopo di fronteggiare, in tali contesti, situazioni potenzialmente lesive anche della sicurezza primaria.

Dato atto che

l’adozione di tale misura deve fondarsi innanzitutto su una ricognizione degli spazi urbani nei quali, per comportamenti consuetudinari, possa ritenersi più elevato il rischio di assembramenti e, quindi, di propagazione del contagio;

pertanto l’attuazione di tale intervento richiede necessariamente la più ampia concertazione e collaborazione tra Sindaco e Prefetto in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, esteso anche alla presenza dei responsabili delle competenti strutture di prevenzione sanitaria e dei rappresentanti delle forze dell’ordine con cui condividere la valutazione dell’opportunità di tali misure restrittive;

già a novembre in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Napoli, alla presenza di rappresentanti della Regione Campania, del Sindaco di Napoli, dei vertici provinciali delle forze dell’ordine, dei direttori delle AA.SS.LL. Napoli è stata affrontata la problematica degli assembramenti e stilato un elenco di strade/piazze interessate da situazioni di potenziale particolare assembramento;

Valutato che

l’adozione di provvedimenti di chiusura temporanea di aree pubbliche o aperte al pubblico non produce alcun decongestionamento degli spazi pubblici, finendo spesso per sortire l’effetto contrario;

esperienze di chiusure fatte da altre città hanno dimostrato in modo evidente l’inutilità di tali provvedimenti restrittivi che determinano piuttosto lo spostamento in altro luogo del medesimo assembramento, inducendo inevitabilmente le persone a riversarsi, e quindi concentrarsi ancora di più, nelle strade limitrofe lasciate aperte;

in particolare la chiusura di una strada lunga oltre 4 Km, qual è il nostro lungomare – oramai da settimane al centro della polemica mediatica – costituisce un’impresa impossibile quanto inutile data l’apertura consentita di bar e ristoranti fino alle ore 18:00 che porterebbe a gravare le forze dell’ordine della gestione dell’accesso per consentire l’afflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti;

le stesse criticità si presenterebbero in caso di chiusura delle strade dello shopping cittadino, dove egualmente deve essere consentito l’accesso ai negozi aperti l’intera giornata, oltre che alle abitazioni private;

Tenuto conto che

l’Amministrazione Comunale, per favorire il distanziamento sociale ed impedire il concentramento nei luoghi tradizionalmente interessati da fenomeni di aggregazione, ha sempre puntato su provvedimenti, deliberativi e monocratici, finalizzati ad assicurare il decongestionamento degli spazi pubblici offrendo agli abitanti una più ampia scelta di luoghi di svago e intrattenimento, nonché una maggiore offerta ricreativa sull’intero territorio cittadino;

solo una strategia di apertura degli spazi pubblici e la loro maggiore fruibilità potrebbe consentire alle persone di distribuirsi senza creare pericolosi assembramenti;

Ritenuto che

in area gialla i cittadini si comportano legittimamente nella misura in cui per strada indossano i dispositivi di protezione individuale e rispettano il distanziamento sociale;

Visto

l’elenco delle strade/piazze interessate da situazioni di potenziale particolare assembramento, trasmesso dalla Prefettura in data 11/11/2020 all’esito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 9 novembre 2020;

Ritenuto altresì

di individuare altre aree cittadine che presentano pari criticità di concentrazione di persone;

Ritenuto quindi

dover contemperare e al tempo stesso mitigare gli effetti restrittivi delle direttive governative e regionali con la peculiare realtà territoriale e morfologica della città di Napoli, adottando azioni democratiche volte ad intensificare i controlli sul territorio a tutela della salute pubblica, principio fortemente sostenuto dalla nostra carta costituzionale

Visti

l’art. 32 della legge n. 833/1978

gli artt. 50 e 54 TUEL

I N D I V I D U A

le seguenti aree cittadine interessate da situazioni di potenziale particolare assembramento

  1. piazza del Plebiscito;
  2. lungomare (via Mergellina, via F. Caracciolo, via Partenope);
  3. spiagge pubbliche con accesso da via Posillipo;
  4. spiaggia pubblica con accesso da Rotonda Diaz;
  5. via Morghen – area esterna alla fonoteca vicino alle scale;
  6. piazza Fuga;
  7. via Scarlatti – zona pedonale;
  8. via Luca Giordano- zona pedonale;
  9. piazza Medaglie d’Oro – area verde;
  10. piazza 4 Giornate – area verde;
  11. piazza Immacolata – area panchine;
  12. via Aniello Falcone – giardinetti;
  13. piazza Sanità;
  14. piazza Carlo III;
  15. corso Secondigliano;
  16. piazza Bellini;
  17. piazza San Domenico Maggiore e piazzetta Nilo;
  18. largo San Giovanni Maggiore;
  19. via Candelora;
  20. largo Banchi Nuovi;
  21. via Toledo (da largo Berlinguer a piazza del Plebiscito);
  22. piazza Mercato;
  23. porta Nolana;
  24. piazza Garibaldi;
  25. villa comunale in via Malibran
  26. corso Garibaldi;
  27. via Chiaia;
  28. via Benedetto Croce;
  29. via Epomeo;
  30. corso Secondigliano;
  31. viale Augusto;
  32. corso Ponticelli;
  33. corso Ferrovia;
  34. viale Margherita;
  35. via De Mesi confluenza con corso Ponticelli;
  36. via Bartolo Longo (tratto da confluenza traverse via Bartolo Longo a confluenza con Via cupa Bolino);
  37. piazza de Franchis;
  38. corso Bruno Buozzi;
  39. via Velotti;
  40. corso San Giovanni;
  41. corso Italia;
  42. via del Cassano;
  43. via Montagna Spaccata
  44. via Vittorio Veneto;
  45. piazza Bagnoli;
  46. località la Pietra;
  47. largo Lala;
  48. piazza Ottocalli e via ss Giovanni e Paolo
  49. piazza della Libertà

O R D I N A

fermo restando il rafforzamento dei controlli in tali aree – laddove le forze deputate all’ordine pubblico e sicurezza ravvisino il verificarsi di assembramenti in contrasto con le misure di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19 – l’interdizione delle sopraindicate aree per il solo tempo strettamente necessario a ripristinare le necessarie condizioni di sicurezza, fatta sempre salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

R A C C O M A N D A

a tutti i cittadini di osservare comportamenti responsabili, ispirati al principio della massima cautela e prudenza, osservando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e dell’uso della mascherina.

Si ricorda che l’inosservanza di detti comportamenti responsabili prevede l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 2 del decreto legge n. 33/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 74/2020.

D I S P O N E

La presente ordinanza, in vigore dal 20 al 23 dicembre 2020, va pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul sito web istituzionale, nonché trasmessa a:

  • Prefetto;
  • Questore;
  • Presidente della Regione Campania;
  • Polizia Locale

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

 Sottoscritto digitalmente

Il Sindaco

    Luigi de Magistris

 

Poi però succede che, nonostante la buona volontà, le cose non vanno sempre come vorremmo, e c’è sempre qualcuno a cui dare la responsabilità, De Magistris scrive un post su Facebook, che qualcosa vorrà pur dire, dopo avere revocato l’ordinanza in seguito a quella regionale del presidente De Luca.

 

Ci vuole rispetto per le persone. I cittadini non sono sudditi. Dopo giorni di anticipazioni, venerdì il Governo…

Pubblicato da Luigi de Magistris su Domenica 20 dicembre 2020

Considerati i numerosi commenti di protesta rispetto alle zone “dimenticate” dall’ordinanza parrebbe proprio che il post di De Magistris qualcosa voglia dire. Anche se non si capisce a che pro.

 

(20 dicembre 2020)

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